Statuto
Art. 1 – Costituzione e Denominazione
L’Associazione “Fidas Pescara Donatori Sangue – Onlus”:
- già denominata “A.D.S. Associazione Donatori Sangue” giusto atto costitutivo redatto dal dott. Mastroberardino – notaio in Pescara – in data 15/07/1983 – rep. 30756;
- aderente alla FIDAS nazionale in data 26 ottobre 1988
- iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con DPGR n. 8 del 14/01/1994
- successivamente modificata in “Associazione Donatori Sangue” giusto atto del dott. Francesco Anchini – notaio in Pescara – in data 26/01/1994 rep. 6683/47802;
- modificata in “Fidas Pescara Associazione Donatori Sangue” con verbale di Assemblea dei Soci in data 19/10/2000;
- con verbale in data 24 Aprile 2010 a rogito Notaio Giovanni Bulferi di Pescara sono state apportate alcune modifiche ed è stato approvato il testo dello Statuto;
è una organizzazione di volontariato apartitica, dotata di personalità giuridica, aconfessionale e non ha finalità di lucro.
La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria dei Soci.
Art. 2 – Sede Sociale
L’Associazione ha sede in Pescara – Via Fonte Romana c/o Presidio Ospedaliero ASL. Su richiesta dei Soci residenti, il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie in altre località della Provincia di Pescara.
Art. 3 – Natura e Scopi
L’Associazione si ispira ai principi della partecipazione, della solidarietà e del pluralismo sanciti dalla Legge quadro nazionale sul volontariato (legge 11/08/1991 n.ro 266).
L’Associazione svolge la propria attività esclusivamente all’interno del territorio Regionale.
Ai sensi della Legge n.ro 219/2005 e relativi decreti attuativi attinenti le attività trasfusionali, l’Associazione:
- È formata da cittadini donatori e donatrici volontari o che lo siano già stati;
- Si ispira ai valori umani e solidaristici della donazione volontaria, periodica, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti;
- Concorre al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale,nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia, attraverso la promozione e lo sviluppo della donazione organizzata del sangue e dei suoi componenti;
- È improntata sulla più ampia partecipazione dei Soci ed ai criteri democratici di gestione dell’ordinamento interno con particolare riferimento alle modalità di elezione delle cariche sociali.
Essa persegue i seguenti scopi:
a) La promozione dell’informazione e della educazione alla salute ed al dono del sangue e suoi componenti;
b) La diffusione e lo sviluppo della coscienza trasfusionale;
c) La donazione del sangue da parte dei Soci senza vincoli sulla destinazione;
d) L’adesione al programma nazionale per il raggiungimento della autosufficienza del sangue e suoi componenti.
In tale quadro l’Associazione:
- Svolge attività sociali, culturali, sportive e ricreative per la valorizzazione della figura e del gesto della donazione;
- Collabora e sollecita l’intervento di Autorità, Istituzioni, altre Associazioni di donatori e di volontariato in genere, privati cittadini;
- Contribuisce alla promozione ed alla diffusione di attività di informazione, studio, documentazione e ricerca sul tema del “Sangue”;
- Si impegna a tutelare la salute ed i diritti del donatore e delle donatrici;
- Si impegna a concorrere, valutandone l’esigenza e su richiesta motivata da parte del Dipartimento di Medicina Trasfusionale di Pescara, all’ottimizzazione dell’organizzazione dei servizi, delle strutture, delle attrezzature, della ricerca per l’assistenza al donatore mettendo a disposizione le risorse necessarie.
- Cura l’organizzazione necessaria all’opportuno coordinamento per l’invio dei donatori volontari su indicazione e/o richiesta del servizio trasfusionale.
Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi sociali e per il funzionamento dell’Associazione, sono costituite dalle entrate indicate nel successivo articolo 27 del presente Statuto
Art. 4 – Soci
Fanno parte dell’Associazione, in qualità di Soci effettivi, le persone fisiche che hanno ceduto o cedono il proprio sangue e/o emocomponenti gratuitamente.
Per essere ammessi a far parte dell’Associazione gli interessati devono compilare e presentare alla Segreteria dell’Associazione il modulo di domanda completo delle seguenti notizie:
- La data di riconoscimento dell’idoneità alla donazione;
- La data di effettuazione della prima donazione;
- L’eventuale iscrizione ad altre Associazioni aventi le stesse finalità o similari;
- La conoscenza dello Statuto e la condivisione degli scopi sociali.
Fanno inoltre parte dell’Associazione i Simpatizzanti, i quali sono nominati dal Consiglio Direttivo per finalità associative.
La qualifica di Socio si intende acquisita dalla data di accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, previo accertamento di idoneità sanitaria alla donazione per i Soci effettivi.
Contro il rifiuto di ammissione è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri.
Presso l’Associazione è istituito il Registro dei Soci che sarà costantemente aggiornato in base alle comunicazioni da parte della struttura trasfusionale nel rispetto delle convenzioni vigenti.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto subordinato o autonomo, diretto ed indiretto, e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione di cui fa parte.
Art. 5 – Diritti e doveri dei Soci
I Soci hanno il diritto di:
- Ricevere la tessera comprovante la propria qualità di Socio;
- Collaborare con la propria opera volontaria e gratuita alla realizzazione degli scopi dell’Associazione;
- Partecipare a tutte le attività sociali, culturali e ricreative organizzate dall’Associazione.
- essi godono, dal momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo.
La qualifica di Socio:
- Non comporta privilegi e/o benefici;
- Non da diritto all’utilizzo del nome e dei servizi dell’Associazione per scopi diversi da quelli istituzionali;
- Non è trasmissibile e non matura diritti, in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivo, sul patrimonio dell’Associazione.
I Soci sono obbligati a:
a) osservare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli Organi dell’associazione, nonché le Leggi e le Convenzioni che regolamentano l’attività dell’Associazione;
b) tenere una condotta civile all’interno dell’Associazione;
c) tenere nei confronti di tutti gli Associati un comportamento corretto e di massima collaborazione.
In caso di inosservanza di una o più Norme del presente Statuto, delle Leggi e delle Convenzioni, il Consiglio Direttivo provvede alla contestazione scritta dell’addebito con contestuale invito a presentare entro 5 giorni dal ricevimento le proprie giustificazioni.
Qualora il Consiglio Direttivo, non ritenga valide ed esaustive tali giustificazioni provvede a:
a) ammonizione;
b) sospensione a tempo determinato o indeterminato;
oppure a proporre all’Assemblea i provvedimenti di:
c) decadenza;
d) esclusione.
Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l’interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 10 giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri il quale decide, sentito l’interessato ed il Presidente, con parere definitivo ed inappellabile, mentre per i punti c) e d) valgono le disposizioni di cui al successivo art. 6.
Art. 6 – Decadenza dei soci
La qualità di Socio dell’Associazione si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.
Si perde per dimissioni qualora il socio presenti al Consiglio Direttivo, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Associato.
Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza all’Associazione nel caso di mancata effettuazione delle donazioni senza giustificato motivo per oltre due anni.
Si perde per esclusione nei casi che rendono incompatibile, per qualunque grave ragione, l’appartenenza dell’iscritto all’Associazione, per gravi inadempienze al presente Statuto e qualora, nonostante il richiamo, persiste nella violazione dei doveri fondamentali previsti dall’art. 5.
I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono adottati dal Consiglio Direttivo e notificati all’interessato mediante lettera raccomandata.
Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri
Art. 7 – Organismi dell’Associazione
Gli Organi dell’Associazione sono:
- Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Tesoriere
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Probiviri.
- Il Segretario
Tutte le cariche elettive dell’Associazione sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso.
Negli Organi dell’Associazione non possono essere eletti il personale dipendente dell’Associazione e coloro che abbiano qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.
Non possono essere eletti a ricoprire cariche sociali e se eletti decadono, le persone legate tra di loro da rapporto di coniugio, di parentela e affini. Se eletti, decade il socio che ha riportato meno preferenze. In caso di parità è eletto il socio più anziano di età.
Art. 8 – Durata delle cariche
I Componenti degli Organismi sociali regolarmente eletti durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili.
Art. 9 – Assemblea dei Soci
L’Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati.
E’ competenza dell’assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali nonché su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione.
E’ altresì competenza dell’Assemblea ordinaria:
- Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- discutere ed approvare la Relazione annuale ,il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
L’assemblea straordinaria delibera su qualsiasi argomento posto all’ordine del giorno ed in particolare:
a) modifiche al presente Statuto;
b) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
c) designazione e sostituzione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’Associazione;
d) scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.
Art. 10 – Convocazione dell’Assemblea dei Soci
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro il mese di aprile.
L’Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta se ne presenti la necessità, e specificamente:
a) quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno 1/10 dei Soci effettivi che ne propongono l’ordine del giorno.
b) quando il Collegio dei Probiviri o dei Revisori dei Conti per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per iscritto, ne richiedano la Convocazione al Consiglio Direttivo;
c) quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità.
Le Assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci sono convocate dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci.
L’assemblea è convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
Le convocazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie devono avvenire minimo dieci giorni prima della data fissata per le adunanze mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati tramite:
- comunicato stampa,
- pubblicazione sul sito web dell’Associazione,
- email, sms secondo indicazioni del socio o lettera indirizzata ai soci che non abbiano optato forma di comunicazione in formato di tipo elettronico.
L’avviso di convocazione
dell’Assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza, in prima e in seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.
Art. 11 – Funzionamento dell’assemblea ordinaria o straordinaria
Le assemblee sono presiedute da una delle persone legittimamente intervenute all’ assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due Scrutatori.
Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente dell’adunanza, dal Segretario, e, se nominati, dai due Scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
Art. 12 – Validità delle delibere assembleari
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’Assemblea ordinaria che l’Assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatti salvi i casi in cui sono previste maggioranze qualificate diverse.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorrono le maggioranze di cui all’art. 34.
Le modalità delle votazioni nelle Assemblee ordinarie e straordinarie avvengono per alzata di mano o a scrutinio segreto su richiesta di almeno un terzo dei presenti, ad eccezione delle elezioni dei membri degli organismi sociali per i quali è richiesto il voto a scrutinio segreto.
Tutti i Soci hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno.(non sono ammesse deleghe).
Art. 13 – Diritti di partecipazione
Possono prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i Soci iscritti nel registro di cui all’art. 4.
Il Consiglio Direttivo delibererà l’elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello al Collegio dei Probiviri da presentarsi entro 10 giorni prima dello svolgimento della stessa.
Art. 14 – Consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è l’organo di governo dell’associazione e delibera su tutte le materie non riservate specificamente all’assemblea dei soci.
E’ composto di 9 componenti effettivi eletti nella riunione assembleare che precede ogni quadriennio.
Le elezioni avvengono a scrutinio segreto. Ogni elettore può esprimere un massimo di 3 preferenze per i membri del Consiglio Direttivo.
Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto dal presente articolo, saranno dichiarate nulle.
Risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti.
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri:
Il Presidente
Il Vice Presidente
Il Tesoriere
Il Segretario
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o i Soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria delle votazioni.
In ogni caso i nuovi Consiglieri terminano il proprio mandato insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.
Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.
Art. 15 – Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il buon funzionamento dell’Associazione e per il conseguimento di tutti gli scopi della stessa.
Sono inoltre compiti del Consiglio Direttivo:
a) nominare tra i propri membri eletti dall’Assemblea il Presidente dell’Associazione, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario;
b) esaminare e corredare del proprio parere di merito sia la relazione annuale ed il bilancio preventivo redatti dal Presidente dell’Associazione, che il bilancio consuntivo redatto dal Tesoriere prima di sottoporli all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
c) provvedere alla gestione amministrativo finanziaria dell’Associazione adottando
tutte le deliberazioni intese a favorire il conseguimento delle finalità statuarie;
d) designare i rappresentanti dell’Associazione in tutti gli organismi nei quali tale
rappresentanza sia richiesta;
e) esaminare le domande di ammissione dei Soci e deliberare se accoglierle o rigettarle;
f) adottare nei confronti dei soci i provvedimenti di ammonizione, sospensione, decadenza ed esclusione, previsti dagli articoli 5 e 6
g) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale;
h) proporre all’Assemblea le modifiche statutarie;
i) attuare le finalità previste dallo Statuto e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei Soci;
l) curare l’acquisizione dei contributi ottenibili per disposizioni di legge o per elargizioni;
m) svolgere ogni altra attività utile e/o necessaria per la gestione dell’Associazione.
Art. 16 – Convocazione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci almeno quattro volte l’anno, 7 giorni prima della riunione con email, sms od altri mezzi di telecomunicazione.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati, con voto consultivo, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, qualora gli argomenti all’ordine del giorno riguardino materie di loro competenza. E’ altresì invitato a partecipare, senza diritto di voto, il Coordinatore Giovani Fidas.
Alle adunanze del Consiglio Direttivo possono inoltre essere invitate persone esterne all’Associazione per specifiche deliberazioni.
I voti consultivi non sono vincolanti.
Il Consiglio Direttivo si riunisce altresì ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri.
Art. 17 – Validità delle delibere del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica alla data della convocazione stessa e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voto, prevale il voto di chi presiede l’adunanza.
Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da apposito verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dai presenti. Lo stesso verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Nell’eventualità in cui il Consiglio Direttivo non possa riunirsi per deliberare su questioni urgenti, con il consenso della maggioranza dei componenti, è possibile esprimere il proprio voto a distanza, tramite posta elettronica, per iscritto ed inviato telematicamente entro il giorno e l’orario prefissato. La conseguente votazione va riportata nei registri dei verbali.
Ciascun membro del Consiglio Direttivo deve dare notizia agli altri membri del Consiglio di ogni interesse che ha in ordine ad una determinata operazione. E’ fatto divieto al consigliere in carica di prendere parte alla votazione.
Art. 18– Dimissioni
Qualora un Consigliere non partecipi, senza giustificato motivo, consecutivamente a tre adunanze del Consiglio, questo lo dichiara decaduto e chiamerà a farne parte in sostituzione il primo dei non eletti.
Le giustificazioni degli assenti dovranno pervenire alla segreteria dell’associazione per iscritto ed ogni valutazione discrezionale è rimessa al prudente apprezzamento da parte del Consiglio Direttivo. Avverso il provvedimento di decadenza l’interessato, entro il perentorio termine di 10 giorni, potrà ricorrere dinanzi al Collegio Probiviri che definisce ogni questione insorta entro 30 giorni.
Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare per dimissioni o altro uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo o dei primi candidati non eletti in ordine di votazioni alla carica di consigliere.
Ove non vi siano più candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.
Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data di comunicazione delle dimissioni o dell’impedimento.
Il Consiglio Direttivo è considerato decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento, a cura del Presidente o Vice Presidente in carica o, in mancanza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età, dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo, l’assemblea dei Soci per il rinnovo di tutti gli organismi elettivi.
Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni continuano ad essere svolte dagli Organismi decaduti.
Art. 19 – Il Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.
Ha la legale rappresentanza dell’Associazione ed esprime l’unità degli associati.
In particolare:
- rappresenta l’Associazione e ne ha la firma, che può delegare;
- tutela l’osservanza dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- convoca le assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- provvede all’esecuzione delle deliberazioni assunte dalle adunanze dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti dell’Associazione;
- predispone la relazione annuale ed il bilancio preventivo dell’Associazione,
- adotta in caso di necessità, delibere di urgenza che pone all’Ordine del Giorno della prima riunione del Consiglio Direttivo per la ratifica;
- promuove cause attive solo se deliberate dal Consiglio Direttivo.
Art. 20 – Il Vicepresidente
Il vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di comprovata assenza ed impedimento assumendone tutte le funzione fino alla nomina del nuovo Presidente.
Coadiuva il Presidente in tutti i suoi compiti e svolge tutte quelle mansioni per le quali viene espressamente delegato.
Art. 21 – Il Tesoriere
Il Tesoriere cura l’amministrazione finanziaria dell’Associazione con il criterio di una sana e trasparente gestione.
E’ responsabile delle scritture contabili che debbono essere tenute secondo le vigenti norme in materia, essere sempre aggiornate e fare riferimento ai documenti giustificativi delle singole spese.
E’ inoltre responsabile del numerario di cassa che deve essere depositato in conti correnti bancari o postali intestati all’Associazione, salvo le normali piccole disponibilità per le spese correnti.
Provvede alle riscossioni ed ai pagamenti da effettuarsi con firma congiunta del Presidente.
Effettua pagamenti on line previa autorizzazione del Presidente apposta sui documenti di pagamento.
Predispone il bilancio consuntivo e preventivo dell’Associazione.
Art. 22 –Il Segretario
E’ eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo le elezioni.
Redige i verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
E’ consegnatario dei documenti e dell’archivio dell’Associazione.
Art. 23–Revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti, eletto dall’assemblea, è composto da:
- tre membri effettivi;
- due membri supplenti.
Sia i membri effettivi che supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituiti presso il Ministero della Giustizia.
Le elezioni avvengono a scrutinio segreto con un massimo di 3 preferenze.
I membri effettivi eleggono fra loro, entro dieci giorni dalla nomina, il Presidente del Collegio.
I Revisori dei Conti si riuniscono con la frequenza necessaria per effettuare il controllo della gestione economico-finanziaria dell’Associazione.
Non possono essere eletti contemporaneamente nel Consiglio Direttivo, né nel Collegio dei Probiviri.
Art. 24 – Probiviri
Il Collegio dei Probiviri, eletto dall’assemblea, è composto da:
- tre membri effettivi;
- due membri supplenti.
I membri devono essere scelti tra gli iscritti negli albi professionali in materie giuridiche.
Le elezioni avvengono a scrutinio segreto con un massimo di 3 preferenze.
I membri effettivi eleggono fra loro, entro dieci giorni dalla nomina, il Presidente del Collegio.
Decide sui ricorsi presentati dai Soci contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Consiglio Direttivo.
Il Collegio esamina i ricorsi presentati dai Soci e/o dai componenti dei vari organismi sociali.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di verificare la corretta applicazione delle norme e principi del presente Statuto nonchè, la corretta applicazione di norme e regolamenti di cui l’associazione si è dotata.
I Probiviri non possono decidere sulle questioni sottoposte al loro giudizio senza aver sentito le parti ed aver esperito ogni tentativo di composizione amichevole della vertenza. Le loro decisioni devono essere comunicate per iscritto alle parti ed al Consiglio Direttivo e sono inappellabili.
Non possono essere eletti contemporaneamente nel Consiglio Direttivo, né nel Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 25 – Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.
Art. 26 – Il rendiconto
Il bilancio dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione.
Esso deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
Art. 27 – Le risorse economiche
Le entrate dell’Associazione, che sono distinte da quelle dei singoli Associati, utili per il funzionamento e lo svolgimento delle attività sociali, sono costituite da:
- donazioni e lasciti testamentari;
- contributi volontari di soggetti privati;
- contributi degli Associati;
- contributi e sussidi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche;
- contributi di Organismi internazionali;
- entrate derivanti da Convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- entrate derivanti da ogni altra attività deliberata per reperire fondi necessari per il conseguimento dei fini statutari
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi, riserve, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per Legge. Questi devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili e mobili registrati possono essere acquistati dall’Associazione e sono ad essa intestati. I beni mobili registrati ed i beni mobili collocati nella Sede dell’Associazione sono elencati nell’inventario consultabile in sede.
L’Associazione può assumere dipendenti o avvalersi di collaboratori nei limiti della Legge quadro sul volontariato 266/91. I rapporti tra l’Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla Legge. I dipendenti sono assicurati, a norma di Legge, contro malattie, infortuni e Responsabilità Civile verso terzi. L’Associazione può avvalersi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomi e consulenti. I rapporti sono disciplinati dalla Legge. I collaboratori sono assicurati, a Norma di Legge, contro malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi.
Art. 28 – Attività ricreative e sportive
Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo e la sottoscrizione di un relativo contratto o scrittura privata da parte della Fidas e di un responsabile del gruppo, E’ data facoltà ai Soci, su loro richiesta, nell’ambito delle attività ricreative e culturali di cui all’art. 3, di creare gruppi autonomi e staccati dalla Fidas per la pratica di attività sportive, teatrali ecc. finalizzati a pubblicizzare la donazione del sangue.
Art. 29 – Coordinamento Giovani Fidas
Il Coordinamento Giovani Fidas è formato da tutti i Soci di età compresa tra i 18 e i 28 anni che richiedono di farne parte.
Entro trenta giorni dalla data del rinnovo delle cariche sociali, mediante votazione palese viene eletto il Coordinatore Giovani Fidas che dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Il Coordinamento Giovani Fidas si riunisce ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
Partecipa attivamente all’organizzazione degli eventi promossi dal Consiglio Direttivo e propone allo stesso la composizione delle delegazioni Giovani Fidas per la partecipazione a convegni e quant’altro promosso dalla Federazione Nazionale FIDAS. Il Coordinatore Giovani partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e non ha diritto di voto.
Art. 30 – Libri obbligatori
La segreteria dell’associazione deve tenere, oltre i libri e le altre scritture contabili imposte dalla normativa vigente:
- Libro degli associati nel quale devono essere indicati le generalità ed il codice fiscale degli associati;
- Libro delle decisioni dell’Assemblea, nel quale sono trasmessi senza indugio i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico;
- Libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro delle decisioni e dei verbali del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Libro delle decisioni e dei verbali del Collegio dei Probiviri;
Art. 31 – Rimborsi per l’adempimento delle cariche sociali.
Le cariche sociali e le collaborazioni volontarie non sono retribuite.
Ai membri degli Organi statutari ed ai collaboratori volontari è tuttavia concesso il rimborso per le spese debitamente documentate ed effettivamente sostenute per lo svolgimento del proprio incarico, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
Art. 32– Autonomia dell’Associazione
L’Associazione è gestita in forma autonoma e con regole proprie nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti.
I rapporti di collaborazione con Enti pubblici e privati sono basati nel reciproco rispetto dei ruoli assunti in forza degli atti negoziali intercorsi.
Non sono consentite interferenze o condizionamenti che possano compromettere e l’efficienza nei servizi erogati.
Art. 33 – Modifiche dello Statuto
Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall’Assemblea dei Soci in seduta straordinaria con la maggioranza dei presenti.
Art. 34 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria.
La deliberazione è valida con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei voti espressi.
L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibera anche in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio è devoluto ad altre Associazioni di volontariato con finalità identiche o analoghe fatta salva la diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 35 – Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.
Disposizione transitoria e finale
Le cariche del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri decadranno automaticamente alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo al fine di allineare la durata delle cariche sociali.